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1.PREMESSA

CAPITANK – Chemical And Pharmaceutical Innovation TANK è una società consortile a responsabilità limitata (di seguito denominata anche “Società Consortile o “CAPITANK”), costituita nel febbraio del 2012, attualmente composta di 42 soci operanti prevalentemente nel settore chimico-farmaceutico, nell’ambito territoriale della Regione Abruzzo. CAPITANK è l’ente gestore del Polo di Innovazione del dominio tecnologico chimico-farmaceutico, nell’ambito del POR FESR ABRUZZO 2007 – 2013, Attività I.1.2. Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione. Oltre quanto definito dallo Statuto della Società Consortile, il presente Regolamento, intende stabilire nel dettaglio:

  • Sedi,
  • Capitale sociale,
  • Contributo dei soci,
  • Ulteriori contributi degli associati,
  • Ammissione dei nuovi soci,
  • Presidente,
  • Consiglio di Amministrazione,
  • Direttore,
  • Comitato Tecnico Scientifico,
  • Gruppi di lavoro,
  • Responsabili dei gruppi di lavoro
  • Sanzioni per eventuali inadempienze,
  • Gestione dei diritti di proprietà intellettuale,
  • Modello e osservanza del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. Il presente Regolamento avrà la stessa durata della Società Consortile, fermo restando che il suo contenuto potrà essere modificato su proposta degli Amministratori in carica con il voto favorevole della maggioranza della Assemblea dei Soci .

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2.SEDI

Le sedi della Società Consortile Capitank a r.l. sono:

  • Sede Legale: Località Campo di Pile – Nucleo Industriale di Pile, (c/o sede di Confindustria L’Aquila), 67100 L’Aquila.
  • Sedi operative:
    – Via Italia 64023, Mosciano Sant’Angelo (TE)
    – Via Nazionale 8/a – (sede Consorzio Mario Negri Sud), 66030 Santa Maria Imbaro (CH).

3.CAPITALE SOCIALE

Ogni azienda ha diritto ad un numero di quote, pari al numero di voti spettanti secondo il volume d’affari dichiarato ai fini IVA, come risultante dalla Dichiarazione IVA relativa all’esercizio precedente la sottoscrizione del capitale sociale.

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Nessun socio – singolarmente o mediante gruppo di appartenenza – può esercitare il controllo sul raggruppamento stesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1906/2006. Per le deliberazioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.. Il capitale sociale potrà essere altresì aumentato quando ciò sia necessario per affrontare nuovi programmi sociali e, in generale, quando lo richieda l’interesse sociale, ai fini del migliore, più efficiente ovvero più stabile perseguimento delle finalità sociali. La Società Consortile potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

4.CONTRIBUTO DEI SOCI

I Soci, al fine di assicurare l’operatività della Società Consortile ed il conseguimento degli obiettivi del Polo, si obbligano a corrispondere, oltre al capitale sociale sottoscritto – per le successive annualità fino a tutto il 2017 – un contributo annuo in funzione del volume di affari dichiarato ai fini IVA, come risultante dalla Dichiarazione IVA relativa all’esercizio precedente l’adesione stessa (come da tabella che segue).

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Tale contributo resta invariato anche nell’ipotesi in cui il volume d’affari conseguito dal Socio dovesse subire modificazioni. I nuovi soci contribuiscono con le quote relative ai periodi rimanti tra il momento dell’ingresso e il termine delle annualità attualmente previste (31/12/2017). Il contributo deve essere versato entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno e, comunque, salvo conguagli, entro termini di approvazione del Bilancio d’esercizio sociale.

5.ULTERIORI CONTRIBUTI DEI SOCI

All’Assemblea dei Soci spetta la fissazione di eventuali contributi straordinari nonché le condizioni per richiederli solo nei confronti di quei soci eventualmente interessati a portare avanti un determinato progetto. Pertanto sarà richiesto loro il versamento di una quota destinata a confluire in un’apposita riserva straordinaria all’uopo costituita necessaria al finanziamento di specifici progetti.

6.AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

Chi desidera divenire socio della Società Consortile deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. Nella stessa dovrà essere indicata l’esatta ragione sociale o denominazione e la domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  • certificato C.C.I.A.A.;
  • dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali;
  • dichiarazione di impegno a sostenere la gestione a mezzo dei contributi di cui all’articolo 10 dello Statuto;.

Alla domanda si dovrà allegare, altresì, copia dello Statuto. Sull’ammissione dei nuovi soci delibera il Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi membri. Qualora venga accolta la domanda e quindi si debba procedere ad un aumento del capitale sociale, gli amministratori dovranno procedere senza indugio alla convocazione dell’assemblea straordinaria, affinché quest’ultima deliberi in tal senso. Se la domanda di ammissione è accolta, il nuovo socio deve provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio, e comunque prima che si riunisca l’assemblea, a versare l’importo relativo alla quota sociale determinata nel precedente art. 4.

7.PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Società Consortile ed è investito dei più ampi poteri di decisione per operare per conto della Società Consortile, per compiere tutti gli atti e le operazioni relativi agli scopi perseguiti salvo quelli che per Statuto sono riservati agli altri organi. In caso di assenza ed impedimenti del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente. Il Presidente:

  • convoca e presiede l’Assemblea dei soci;
  • convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  • adotta provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli successivamente per la ratifica al Consiglio di Amministrazione che convocherà senza indugio;
  • provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci;
  • vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società Consortile;
  • coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali alienazioni delle quote della Società Consortile,
  • conferisce incarichi ai consiglieri, a dipendenti, o a terzi per l’esecuzione di singoli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione,
  • è individuato quale Datore di Lavoro della Società Consortile, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e quale rappresentante legale della Società Consortile ai fini della normativa rilevante in materia di tutela dell’ambiente.

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8.CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In riferimento a quanto espressamente previsto dall’art. 22 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi strategici ed i piani di azione della Società Consortile e verifica la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti. A tal fine il Consiglio compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri dalla legge o dallo statuto. Ad esso spettano, tra l’altro:

  • la definizione delle priorità su cui basare il piano strategico della Società Consortile che dovrà essere proposto dall’organo di coordinamento dei Gruppi di lavoro, sentito il parere non vincolante del Comitato tecnico-scientifico;
  • La proposta del piano strategico all’Assemblea dei Soci;
  • l’approvazione della relazione annuale del Comitato tecnico-scientifico inerente i progetti di ricerca ed innovazione svolti;
  • l’approvazione della relazione annuale sulle attività svolte dalla Società Consortile;
  • la determinazione dei compensi ai componenti di pertinenza del CdA investiti da particolari cariche dallo Statuto;
  • la proposta dell’organigramma operativo, delle procedure organizzative, del regolamento contabile e del regolamento del personale, da inoltrare all’assemblea dei soci;
  • la costituzione dei Gruppi di lavoro e la nomina dei relativi Coordinatori;
  • l’approvazione delle convenzioni con le società, Università e Centri di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo ed innovazione;
  • ogni decisione in ordine alla richiesta di finanziamenti pubblici e privati.
  • l’accensione di mutui ed altre forme di indebitamento a breve e medio/lungo termine.

9.DIRETTORE

Il Consiglio di Amministrazione nomina il direttore che partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico, senza diritto di voto. Il Direttore:

  • esercita i poteri espressamente previsti nella deliberazione del CdA all’atto della nomina;
  • è capo gerarchico di tutto il personale dipendente, ne sorveglia e coordina il lavoro curando l’esatta osservanza delle leggi e dello Statuto e dei regolamenti;
  • propone al Consiglio di Amministrazione l’organigramma operativo, le procedure organizzative, il regolamento contabile ed il regolamento del personale;
  • firma gli atti o i contratti ai quali è stato espressamente delegato;
  • ordina ed esegue verifiche ed ispezioni che crede necessarie riferendone agli Organi ompetenti, informandone il Presidente;
  • predispone le relazioni per il Consiglio di Amministrazione sull’andamento della società, con cadenza almeno semestrale e riferisce sulle attività della società, sui fatti rilevanti e sul funzionamento degli organi della stessa;
  • è responsabile del monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività e del rispetto dei cronogrammi relativi ai progetti gestiti direttamente dal Polo, portando a conoscenza il Consiglio di Amministrazione degli eventuali scostamenti, eventualmente proponendo delle azioni correttive;

Dal punto di vista professionale, è richiesta un’esperienza almeno quinquennale in attività di amministrazione, controllo o compiti direttivi di società o gruppi comparabili con la società Consortile Capitank.

10.COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

È istituito il Comitato Tecnico Scientifico della Società Consortile Capitank così come stabilito all’art. 28 dello statuto. Il comitato ha sede presso la sede della Società Consortile. Il Comitato Tecnico Scientifico proposto dal Consiglio di Amministrazione e nominato dall’Assemblea, è composto da sette membri, che eleggono un loro Presidente.
I membri del Comitato restano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
Il Comitato, in qualità di organo consultivo del Consiglio di Amministrazione:

  • elabora piani di attività, e formula al Consiglio di Amministrazione proposte sulle linee di attività della Società Consortile,
  • esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità della Società Consortile, e suggerimenti per la conduzione tecnico scientifica della stessa in coerenza con le finalità complessive della società Consortile. Il Comitato inoltre predispone entro il 30 marzo di ogni anno una relazione sui risultati tecnico-scientifici conseguiti nell’anno precedente,
  • ha la facoltà di redigere proprie disposizioni di funzionamento per definire quanto non previsto dal presente regolamento. Tali disposizioni dovranno essere sottoposte al Consiglio di Amministrazione per la loro approvazione,
  • ha facoltà di invitare alle riunioni soggetti esterni ad esso e di organizzare il proprio lavoro in gruppi tematici, che stabiliscono al proprio interno le modalità di funzionamento e che relazionano al Comitato stesso in merito ai risultati ottenuti.

I membri devono aver elevate competenze, riconosciute e certificate in ambiti scientifici connessi con le attività della Società Consortile, I nominativi degli esperti che compongono in qualità di membri il Comitato Tecnico Scientifico, sono selezionati sulla base dei curricula e delle caratteristiche professionali giudicate tali da renderli idonei allo svolgimento dell’incarico in oggetto, ed approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società Consortile, Le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico sono indette, con almeno tre giorni di anticipo dal suo Presidente o delegato che provvede dopo aver consultato il direttore a stilare l’ordine del giorno sia in base alle esigenze organizzative, sia alle specifiche indicazioni provenienti dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.

11.GRUPPI DI LAVORO

All’occorrenza saranno istituiti dal Consiglio di Amministrazione, Gruppi di Lavoro su specifici progetti di interesse delle aziende del Polo. I Responsabili dei Gruppi di Lavoro sono incaricati dal CdA su indicazione del Presidente della Società Consortile.

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12.RESPONSABILI DEI GRUPPI DI LAVORO

I Responsabili dei Gruppi di Lavoro sono incaricati dal CdA su indicazione del Presidente della Società Consortile e svolgono le seguenti funzioni:

  • presentano al CdA – per la relativa approvazione – un dossier di progetto contenente il programma delle attività – specificando per ognuna di esse, obiettivi, destinatari, cronogramma delle attività e relativi costi, nonché la lista dei collaboratori che comporranno il Gruppo di lavoro;
  • gestiscono i gruppi di lavoro sotto la supervisione del Direttore che favorisce il coordinamento tra gli stessi per le tematiche trasversali;
  • redigono su base annuale una relazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti;
  • redigono alla conclusione di ogni progetto una relazione tecnico-scientifica ed una economico- finanziaria;
  • si interfacciano con direttore per eventuali necessità, strumenti e mezzi utili allo sviluppo dei progetti;
  • partecipano alle riunioni di coordinamento dei Gruppi di lavoro.

Possono essere invitati in qualità di uditori e di relatori a riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Tecnico Scientifico. Il CdA incarica, inoltre, un Assistente Amministrativo il quale, nell’ambito delle proprie competenze, coordinerà gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia e connesse alle attività della Società Consortile.

13.SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIENZE

I soci sono tenuti, per l’intero periodo di partecipazione:

  • alla scrupolosa osservanza dello Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali,
  • a partecipare all’attività della Società Consortile,
  • a versare i contributi per la formazione del fondo consortile, di cui all’art. 10 dello Statuto ed al precedente punto 4 del presente Regolamento, onde garantire le integrazioni necessarie per la copertura delle spese per il funzionamento della Società Consortile e per il conseguimento dei fini sociali.

Le eventuali inadempienze non asseverabili a gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge e dallo Statuto, saranno oggetto dei provvedimenti ritenuti opportuni dal Consiglio di Amministrazione. L’esclusione può essere deliberata dall’Assemblea nei confronti del socio che non provveda a sanare la propria esposizione debitoria verso la Società Consortile, a qualsiasi titolo la stessa sia maturata. In ogni caso l’Assemblea non può deliberare l’esclusione se lo stesso non sia stato formalmente invitato per iscritto, dal Consiglio di Amministrazione, a provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, a regolarizzare la propria posizione o a far pervenire entro lo stesso termine, ove lo ritenga opportuno, eventuali chiarimenti o giustificazioni. La delibera di esclusione può essere assunta solo dopo il decorso di tale termine e sempre che l’interessato rimanga inadempiente valutate in ogni caso le giustificazioni eventualmente adottate.

14.GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di Ricerca e Sviluppo condotte all’interno della piattaforma tecnologica della Società Consortile (Proprietà Intellettuale Emergente), così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai soggetti che, singolarmente o in partnership con altri soci, li hanno ottenuti, in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori condotti ed i relativi oneri finanziari.
Eventuali brevetti, diritti d’autore e/o altre forme di proprietà intellettuale di cui i soci sono a disposizione precedentemente alla loro associazione a Capitank e comunque a prescindere dalle attività di ricerca condotte all’interno della piattaforma tecnologica della Società Consortile (Proprietà Intellettuale Precedente) e di cui intendono consentire l’utilizzo potranno essere elencati, in un apposito allegato redatto dalla Società Consortile, e compilato a cura di ciascun socio. L’accesso alla Proprietà Intellettuale Precedente esplicitamente concessa ai soci esclude ogni diritto di trasmettere tale licenza a terzi. L’accesso alla Proprietà Intellettuale Precedente e/o Emergente è concessa, eventualmente ed in forma esplicita, esclusivamente al fine dell’esecuzione delle attività previste dal Polo stesso.
Qualora l’esecuzione delle attività e dei servizi, previsti conformemente ai fini sociali, comporti l’utilizzo di proprietà intellettuale, questo è soggetto ad una stipula di un accordo di licenza tra le Parti interessate.

15.MODELLO E OSSERVANZA DEL D.LGS. N. 231/2001 E S.M.I.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di La Società Consortile si impegna a svolgere tutte le sue attività nel rispetto delle normative vigenti ed applicabili, nonché a redigere un proprio Modello di Organizzazione e di Gestione, in piena conformità con quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., e tutte le altre misure e protocolli la cui predisposizione sia necessaria al fine di prevenire la commissione degli illeciti-presupposto della responsabilità amministrativa della Società Consortile, così come prevista dallo stesso D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.
Più in generale, tutte le attività effettuate dalla Società Consortile e/o dai singoli Soci comunque finalizzate, direttamente o indirettamente, al perseguimento dell’oggetto sociale di Capitank, saranno svolte nel pieno ed assoluto rispetto delle disposizioni e financo dello spirito del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i..
I Soci stessi si impegnano ad adottare idonei ed efficaci Modelli di Organizzazione e di Gestione, nonché tutte le altre misure e i protocolli la cui predisposizione sia necessaria – ai sensi della suddetta normativa – al fine di prevenire la commissione degli illeciti-presupposto della responsabilità amministrativa da reato, così come prevista e disciplinata dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.. I Soci si impegnano a richiedere ai terzi, con cui di volta in volta instaureranno rapporti contrattuali sia per conto della Società Consortile che per conto di singoli Soci, il pieno ed assoluto rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..
Il recesso eventualmente effettuato da qualsiasi Socio che abbia compiuto violazioni alle disposizioni del suddetto decreto, non esclude la sua responsabilità nei confronti degli altri Soci per le violazioni al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. da esso commesse.
Ai sensi degli artt. 5-ter e 31 dello Statuto è prevista l’esclusione del Socio che venga condannato nel merito, anche solo in primo grado, per aver compiuto violazioni alle disposizioni del D. Lgs. 231/01 e s.m.i., salvo il risarcimento dei danni.

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